Martedì 6 aprile 2021 Governo e Parti Sociali si sono riuniti per aggiornare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, già contenute all’interno di noti Protocolli del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile dello scorso anno.
La revisione dei Protocolli ha comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti.
Viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
✅ In particolare si indica, con riferimento al DPCM 2 marzo 2021, che le misure restrittive per le attività di produzione raccomandano:
- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie sono alternative al lavoro in presenza;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
- Che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
📌 Rispetto alle precedenti versioni l’attuale protocollo condiviso riporta diverse novità:
- nel punto 2, per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo il contagio, viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- nel punto 6, riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale, viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superi. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
- nel punto 8, con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
- Al punto 10, Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione, è stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Viene invece previsto, come già stabilito dall’articolo 25, comma 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che: “Sono consentiti in presenza i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio. È comunque possibile, qualora l’organizzazioneaziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
- Al punto 12, relativamente alla Sorveglianza sanitaria/medico competente, vengono rimarcati l’importanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19.
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Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Si ricorda infine che ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del DPCM del 2 marzo.
✅ Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro
In data 06/04/2021 è stato siglato il Protocollo per la realizzazione di piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti – Covid nei luoghi di lavoro, il quale fissa le linee guida con i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda (che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini in coerenza con gli indirizzi del piano nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid 19) e stabilisce alcuni principi cornice nazionali, come le adesioni su base volontaria dei lavoratori e i costi.
Si segnalano tra le novità:
- La possibilità di coinvolgere tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, avvalendosi, oltre che del proprio medico competente, anche di strutture sanitarie private;
- Il coinvolgimento dei lavorati, a prescindere dalla forma contrattuale, compresi i titolari.
Si potranno organizzare le vaccinazioni direttamente nel luogo di lavoro da parte di datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail.
L’adesione alla somministrazione del vaccino «dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente alla singola lavoratrice e al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti».
Il medico competente fornirà ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione.
La vaccinazione negli ambienti di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro, resta una iniziativa di sanità pubblica, per la quale è espressamente richiamato l’esonero da responsabilità del medico, previsto dal recente decreto-legge n. 44/2021, ed è evidenziato che non attiene alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La somministrazione del vaccino sarà affidata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate e in possesso di adeguata formazione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail (in tal caso gli oneri restano a carico dell’Istituto).
✅ OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO E SOCIOSANITARIO
Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, impone l’obbligo vaccinale contro la Covid-19 per alcune delle categorie più a rischio di contagio e il cosiddetto scudo penale per chi inocula il vaccino anti-Covid.
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
L’art.4 del Decreto contiene ulteriori precisazioni riguardanti l’esenzione dall’obbligo, le tempistiche e le procedure pratiche volte alla verifica dello status vaccinale cui dovranno attenersi gli Ordini professionali
territoriali, i datori di lavoro, le regioni per tramite dei servizi informativi vaccinali e le Asl.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Per chi rifiuta è prevista la destinazione ad altre attività, non a rischio di diffusione del contagio, e, se questo non è possibile, la sospensione dello stipendio per un tempo congruo rispetto all’andamento della pandemia.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021