📌Â Modifiche al Decreto Legge Green Pass in ambito lavorativo
Ă stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20/11/2021 la Legge n.165 del 19 novembre 2021 di conversione del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 âMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lâestensione dellâambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningâ.
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👉Con la conversione in legge del Decreto che ha introdotto lâobbligo di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, i cosiddetti âGreen Passâ, anche in ambito lavorativo del settore pubblico e privato sono state apportate alcune modifiche; riportiamo di seguito le principali:
👉Â Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 per lâaccesso ai luoghi di lavoro (secondo la procedura stabilita da ogni Azienda), viene concesso che i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validitĂ , saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
👉 Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validitĂ della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dĂ luogo alle sanzioni previste in caso di mancato controllo da parte dei datori di lavoro o per accesso senza Green Pass valido per i lavoratori. Nel caso la Certificazione Verde COVID-19 perda validitĂ durante lâorario lavorativo, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
👉Â Nel campo di applicazione viene chiarito che: lâobbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro si applica âa tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attivitĂ lavorativa o di formazione, anche in qualitĂ di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sula base di contratti esterniâ.
Ă quindi stato esplicitato che anche i partecipanti ai corsi di formazione devono essere in possesso di Green Pass valido.
👉Ă definito che per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto del possesso di Green Passvalido per lâaccesso ai luoghi di lavoro, compete allâutilizzatore; rimane onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza del predetto obbligo.
Restano invariate le altre disposizioni di cui al D.L.127/2021.
Le disposizioni cosĂŹ modificate durante la conversione in legge sono entrate in vigore il 21/11/2021 e si applicheranno fino al 31/12/2021 ovvero fino al termine ad oggi previsto per lo stato dâemergenza sanitaria.
TecnoLambro è a disposizione delle Aziende per ulteriori chiarimenti.