📌 Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante āMisure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibiliā eĢ stato convertito in Legge, con modifiche, attraverso la Legge di conversione n. 215/2021.
Questo provvedimento normativo, in vigore dallo scorso 21 dicembre 2021, ha introdotto varie e rilevanti misure per le imprese in materia di salute e sicurezza andando ad apportare varie modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
➡️ Le modifiche riguardano, principalmente:
ā Incentivata lāattivitaĢ di vigilanza; con modifica allāart.13 del D.Lgs. n. 81/2008 vengonoĀ dati allāIspettorato Nazionale del Lavoro (INL) pieni poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. LāattivitaĢ ispettiva verraĢ cosiĢ svolta con paritaĢ di poteri dallāAzienda sanitaria locale competente per territorio (ATS) e dallāIspettorato nazionale del lavoro.
ā Viene riformulato in modo complessivo e piuĢ agevolmente applicabile il potere di sospensione dellāattivitaĢ imprenditoriale per gravi violazioni degli obblighi di sicurezza. ā Rafforzamento degli obblighi formativi che vengono estesi anche ai datori di lavoro,Ā prevista una futura revisione delle modalitaĢ di svolgimento della formazione, rafforzata laĀ rilevanza dellāaddestramento.
āRivalutati gli obblighi inerenti i preposti, che devono essere obbligatoriamenteĀ individuati, con ampliamento delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto.
ā Sicurezza nelle istituzioni scolastiche.
ā Obbligo di invio della notifica preliminare ex art.99 alla cassa edile territorialmenteĀ competente.
ā Sono poi state effettuate altre modifiche āminoriā riguardanti: rilancio degli organismiĀ paritetici e comitati regionali di coordinamento, sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), DPI, etc.
➡️ Il ruolo di PREPOSTO
Il preposto eĢ definito come āla persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellāincarico conferitogli, sovrintende alla attivitaĢ lavorativa e garantisce lāattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativaā (art.2 D.Lgs. 81/2008).
Operativamente vengono individuati come preposti i responsabili di reparto, capiturno o capisquadra. Con le nuove modifiche al D.Lgs. 81/2008, in riferimento a questa figura:
❗️Individuazione del preposto
Alle attribuzioni del datore di lavoro e dirigente eĢ stato aggiunto lāobbligo di individuare il preposto, o i preposti, per lāeffettuazione delle attivitaĢ di vigilanza.
Diventa quindi necessario individuare formalmente i lavoratori che, in funzione della struttura gerarchico funzionale dellāAzienda, ricoprono il ruolo di preposto.
Inoltre si affida ai contratti collettivi di lavoro la possibilitaĢ di stabilire la misura dellāemolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivitaĢ di vigilanza affidate. (nuovo comma 1 lett. b- bis art.18 D.Lgs. 81/2008).
Per supportare i Datori di lavoro nell’adempiere al nuovo obbligo di individuazione dei preposti, vi proponiamo, un modulo da personalizzare per la loro individuazione formale.
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❗️Compiti del preposto
Le ultime modifiche hanno integrato sostanzialmente la lettera a) del comma 1 art. 19 riguardante i compiti del preposto.
Allāobbligo di:
ā sovrintendere e vigilare sullāosservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, noncheĢā delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;
viene aggiunto che:
ā in caso di rilevazione di non conformitaĢ comportamentali i preposti dovranno intervenireĀ per modificare il comportamento non conforme e fornire le necessarie indicazioni diĀ sicurezza;
āin caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenzaĀ dellāinosservanza, interrompere lāattivitaĢ del lavoratore e informare i diretti superiori.
Inoltre, tra gli obblighi del preposto, eĢ stata aggiunta la facoltaĢ, se necessario, di interrompere temporaneamente lāattivitaĢ, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza; oltre al giaĢ esistente obbligo di segnalare tempestivamente le carenze rilevate al datore di lavoro (comma 1 lett. f-bis art.19 D.Lgs. 81/2008).
Queste modifiche hanno quindi sostanzialmente rafforzato la figura del preposto che non si deve limitare a vigilare e segnalare ma eĢ tenuto ad intervenire in modo attivo per modificare i comportamenti pericolosi, fino a poter interrompere lāattivitaĢ lavorativa al persistere di inadempienze o quando rilevi carenze a mezzi e attrezzature di lavoro che non garantiscano lo svolgimento in sicurezza delle attivitaĢ.
❗️Preposto negli appalti
Con le recenti modifiche scatta lāobbligo nello svolgimento di attivitaĢ in regime di appalto o subappalto, per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto (comma 8-bis art.26 D.Lgs. 81/2008).
Nota: Tutte le sopraccitate novitaĢ riguardante il preposto, sia la sua individuazione da parte del datore di lavoro (anche in regime di appalto), noncheĢ i nuovi obblighi in capo al preposto, sono oggetto di sanzioni.
➡️ Modifiche alla FORMAZIONE
Con la Legge di conversione n.215/2021 eĢ stato significativamente modificato lāart.37 del D.Lgs. 81/2008 riguardante la formazione dei lavoratori.
Si attende un nuovo Accordo per la formazione: viene annunciato che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Stato-Regioni dovraĢ adottare un nuovo Accordo che provveda lāaccorpamento e la rivisitazione dei giaĢ esistenti Accordi attuativi in materia di formazione (comma 2 art.37).
❗️LāAccordo dovraĢ individuare:
ā durata, contenuti minimi e modalitaĢ della formazione obbligatoria (compresa quella a carico del datore di lavoro);
ā modalitaĢ della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
ā modalitaĢ delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
➡️ Formazione del Datore di Lavoro
Grade novitaĢ eĢ lāintroduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro.
Viene infatti inserito nel nuovo comma 7 dellāart. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere unāadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Diventa anche dovuto per i preposti e i dirigenti lāeffettuazione della formazione secondo quanto indicato dagli Accordi della formazione; infatti, seppur giaĢ adottati per buona prassi, i corsi per tali figure potevano non svolgersi con durata e contenuti di cui allāAccordo Stato Regioni del 21/12/2011.
➡️ Formazione del preposto
Altra novitaĢ inerente alla figura del preposto arriva dalla formazione che, per assicurare adeguatezza e specificitaĢ, deve:
ā svolgersi interamente con modalitaĢ in presenza;
ā essere aggiornata con cadenza almeno biennale Ā«e comunque ogni qualvolta sia reso
necessario in ragione dellāevoluzione dei rischi o allāinsorgenza di nuovi rischiĀ» (comma 7- ter art. 37 D.Lgs. 81/2008).
➡️ Addestramento
Rinnovato anche il comma 5 dellāart.37 inerente allāaddestramento.
❗️Infatti allāesistente indicazione:
ā lāaddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro;
vengono aggiunte le seguenti precisazioni e obblighi:
ā lāaddestramento consiste nella prova pratica, per lāuso corretto e in sicurezza diĀ attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
ā lāaddestramento consiste, inoltre, nellāesercitazione applicata, per le procedure di lavoro inĀ sicurezza;
ā Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro ancheĀ informatizzato.
❗️Diventa quindi ancor piuĢ importante effettuare e formalizzare attentamente le attivitaĢ di addestramento pratico effettuate sul lavoro.
➡️ Ā Il nuovo art.14 in tema di SOSPENSIONE dellāattivitaĢ imprenditoriale
Tra gli aspetti di maggior rilevanza vi sono le modifiche allāart. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e la riformulazione dellāallegato I che riguardano i provvedimenti di sospensione dellāattivitaĢ, a contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza sul lavoro.
❗️Sospensione per lavoro irregolare
La sospensione per lavoro irregolare scatta in caso di:
ā rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senzaĀ preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (prima era il 20%);
ā lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva allāIspettorati Territoriale del Lavoro introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n.Ā 81/2008 appena modificato.
➡️ Sospensione per violazione degli obblighi di sicurezza
La sospensione dellāattivitaĢ imprenditoriale eĢ prevista anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza, in particolare sono elencate nel all’allegato I del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. le 13 gravi violazioni per cui deve essere adottato il provvedimento di sospensione.
La novitaĢ piuĢ rilevante eĢ che ora, qualora gli Ispettori dellāINL o dellāATS accertino la sussistenza di una delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, la sospensione viene applicata senza piuĢ alcun vincolo di āreiterazioneā.
Questo eĢ un aspetto importante, percheĢ la precedente formulazione dellāarticolo, che prevedeva che la violazione fosse reiterata nel tempo (in modo dimostrabile), lo rendeva di fatto estremamente di difficile applicazione pratica; peraltro lāapplicazione della sospensione da parte degli Ispettori, anche laddove ne ricorresse lāapplicabilitaĢ, era facoltativa.
Congiuntamente al provvedimento di sospensione dellāattivitaĢ, lāINL o ATS potranno imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Questo in termini pratici, vuol dire che in caso di Ispezione in Azienda, qualora vengano rilevate inadempienze correlate al D.Lgs. 81/2008 si applicano contravvenzioni e prescrizioni secondo lāarticolo di Legge contestato; in aggiunta, se la violazione rientra tra le 13 gravi elencate nellāAllegato I, scatta nellāimmediato il provvedimento di sospensione.
Il nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. riassume lāelenco delle violazioni in materia di salute e sicurezza che portano alla sospensione dellāattivitaĢ imprenditoriale e i relativi importi di sanzione aggiuntiva.
La sospensione per ragioni di sicurezza viene adottata limitatamente alla parte dellāattivitaĢ imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attivitaĢ svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o dei DPI contro le cadute dall’alto (punti 3 e 6 dellāAll.I).
La revoca del provvedimento di sospensione avviene quando:
ā sono stati regolarizzati i lavoratori, sia che si tratti di una sospensione per lavoro irregolare che per adempimenti in materia di salute e sicurezza;
ā eĢ stato accertato il ripristino delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
ā vengono pagate le āsomme aggiuntiveā il cui importo eĢ indicato in Allegato I ed eĢ variabile per le 13 gravi violazioni in materia di sicurezza.
Per lavoro irregolare la somma aggiuntiva eĢ pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e a 5.000 euro se sono impiegati piuĢ di 5 lavoratori irregolari. Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa eĢ giaĢ stata destinataria di un provvedimento di sospensione (reiterazione).
Su istanza dellāazienda, e fermo restando il rispetto delle altre condizioni, eĢ possibile ottenere la revoca della sospensione, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta mentre lāimporto residuo, con una maggiorazione del 5%, dovraĢ essere versato entro i 6 mesi successivi.
Infine viene confermata anche unāulteriore sanzione interdittiva: eĢ infatti previsto che per tutto il periodo di sospensione eĢ fatto divieto allāimpresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
➡️ Ā La sicurezza delle istituzioni scolastiche
All’art.18 del D.Lgs. 81/2008 sono stati aggiunti i commi 3.1 e 3.2 che segnano una importante svolta sulla responsabilitaĢ dei dirigenti scolastici per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici. Ora i dirigenti delle istituzioni scolastiche āsono esentati da qualsiasi responsabilitaĢ civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili …ā.
Viene chiarito che gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti a vani, locali tecnici e tetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche noncheĢ quelli relativi agli impianti e alla loro verifica periodica, restano a carico dell’Amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
I Dirigenti, qualora rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati (senza che si possa applicare il reato di interruzione di pubblico servizio).
Infine nel nuovo comma 3.2 dellāart. 18 viene previsto che, per le sedi degli Istituti Scolastici, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione.
Il documento di valutazione dei rischi degli Istituti scolastici dovraĢ quindi essere redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’Amministrazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di queste modifiche, eĢ previsto che il Ministero stabilisca le modalitaĢ di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.