📌MISURE PER LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CORONAVIRUS
EĢ stato pubblicato il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24: āMisure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dellāepidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenzaā del 31 marzo 2022.
Con la fine dello stato di emergenza viene abbandonato il meccanismo regolatorio delle restrizioni ancorato allāandamento cromatico dei colori delle regioni e verraĢ, inoltre, dismessa la struttura commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.
Il decreto, in vigore dal 25 marzo 2022, prevede un graduale ritorno alla normalitaĢ a partire dal 1Ā° aprile 2022.
Di seguito, il dettaglio gli step previsti dal presente provvedimento:
➡️ Ā PROTOCOLLI CONDIVISI
Il Ministro della salute, con propria ordinanza e fino al 31 dicembre 2022 puoĢ adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivitaĢ economiche, produttive e sociali.
Tuttavia in questa fase, i protocolli condivisi sottoscritti il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, indicanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoroā, continuano a costituire il āriferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attivitaĢ economiche e produttiveā.
Ci riserviamo ulteriori approfondimenti, con successive comunicazioni, in quanto non eĢ ancora chiaro se la loro applicazione resteraĢ prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dellāattivitaĢ
di impresa oppure no.
➡️ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fino al 30 aprile dovranno essere indossate le mascherine FFP2 per:
- lāutilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
- lāaccesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o allāaperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri localiĀ assimilati, noncheĢ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al punto precedente e con esclusione delle abitazioni private, eĢ fatto obbligo, sullāintero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Nei luoghi di lavoro saraĢ invece sufficiente indossare mascherine chirurgiche considerateĀ ancora dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui allāart. 74, comma 1 del D.lgs. 81/2008.
➡️Ā ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
ā¢ Dal 1Ā° aprile saraĢ possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione e tampone negativo).
Fino al 30 aprile permarranno peroĢ, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dallo stipendio.
ā¢ Sempre fino al 30 aprile 2022, permane lāobbligo di green pass base per lāaccesso alle mense e al catering continuativo su base contrattualeā.
ā¢ Rimane in vigore lāart. 42 del DL n. 18/2020, che equipara lāinfezione da COVID-19 allāinfortunio sul lavoro, in quanto privo di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenzaā.
➡️ Ā OBBLIGO VACCINALE
Lāobbligo vaccinale previsto per le categorie in vigore oggi (over 50, insegnanti, personale scolastico, medici, forze dellāordine), eĢ confermato fino al 15 giugno, con sanzione pecuniaria di 100 euro per chi non ottempera. L’adempimento dellāobbligo non eĢ considerato requisito per lo svolgimento dell’attivitaĢ lavorativa.Ā Fino al 31 dicembre 2022 resta lāobbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
➡️ Ā SMART WORKING
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
- le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020);
- le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalitaĢ agile (art. 26, 2-bis del 18/2020)ā.
- Prorogata eĢ anche la disposizione prevista dal DPCM del 1Ā° marzo 2020 che consente alle aziende di assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti deiĀ lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in via telematica, ancheĀ ricorrendo alla documentazione messa a disposizione dallāINAIL.
➡️ ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
Sullāisolamento delle persone risultate positive al Covid e sullāauto sorveglianza dei ācontatti strettiā il Decreto detta una serie di nuove indicazioni, di cui spetteraĢ a una circolare del Ministero della Salute definire le modalitaĢ.
Dal primo aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantene quindi, anche per i non vaccinati, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovraĢ rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovraĢ applicare il regime dellāauto sorveglianza per 10 giorni con mascherina FFP2. Il tampone saraĢ necessario solo in caso di sintomi.
➡️ SCUOLA
Dal 1Ā° aprile:
ā¢ gli insegnanti non vaccinati potranno tornare a scuola e lavorare con il green pass base. Ma non potranno fare lezione in classe. Saranno utilizzati in āattivitaĢ di supporto allāistituzione scolasticaā;
ā¢ decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno obbligati alla DAD solo gli alunni conclamati positivi. La riammissione in classe eĢ subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;
ā¢ ci saraĢ āla possibilitaĢ di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa laĀ partecipazione a manifestazioni sportive ā.
Personale Covid: Le scuole potranno, in base alle proprie esigenze, prorogare i contratti per ATA e docenti fino a fine anno scolastico in modo da garantire lāattivitaĢ in presenza a scuola e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Resta lāobbligo di mascherina chirurgica fino alla fine dellāanno scolastico.
➡️Ā DISMISSIONE GRADUALE DEL GREEN PASS
Dal 1Ā° aprile non saraĢ piuĢ richiesto nessun tipo di green pass (neĢ base neĢ rafforzato):
- per mangiare o consumare un caffeĢ in un tavolo allāaperto cosiĢ come per le attivitaĢ sportive, sempre allāaperto;
- per accedere a negozi e attivitaĢ commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei, parchi divertimento e centri termali, feste allāaperto, impianti di risalita;
- per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove peroĢ continueraĢ a essere obbligatoria la mascherina Ffp2);
- negli hotel e strutture ricettive.Dal 1Ā° al 30 aprile saraĢ sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per:
- i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocitaĢ e intercity, autobus di linea);
- la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, noncheĢ agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono allāaperto;
- accedere a mense, ristoranti al chiuso, concorsi pubblici a stadi, concerti e spettacoli teatrali o cinematografici allāaperto;
- chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione (ad eccezione degli studenti).
Fino al 30 aprile, il Super Green Pass resteraĢ obbligatorio, solo al chiuso, per entrare nei centri benessere, nelle sale gioco, in discoteca, in cinema, teatri e concerti, congressi, noncheĢ feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni).
Resta fino al 31 dicembre lāobbligo di green pass rafforzato per le visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali.
➡️Ā CAPIENZE
Dal primo aprile torna al 100% la presenza dei tifosi negli stadi italiani, finora ferma al 75%. Il ritorno al 100% riguarda gli impianti sportivi sia all’aperto che al chiuso. In generale il ritorno a capienza
piena dovrebbe riguardare anche le altre strutture per le quali vigono ancora limitazioni, come le discoteche.
➡️Ā PROROGHE
Con il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la scadenza dello stato di emergenza era stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attivitaĢ, attestati di rinnovo periodico di conformitaĢ antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e lāattuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validitaĢ per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ossia sino al 29 giugno 2022.