📌 NUOVE LINEE GUIDA COVID-19 PER ATTIVITA’ ECONOMICHE
Le recenti Linee Guida emanate nello specifico per le attività economiche e sociali, nonché la prospettiva riguardo al mantenimento dei Protocolli anticontagio come misura di prevenzione negli ambienti di lavoro.
➡️ Aggiornate le linee guide per le attivitĂ economiche e sociali
Nella G.U. del 4 aprile è stata pubblicata l’ordinanza del Ministro della Salute, adottata ai sensi dell’art 10-bis del D.L. 52/2021, contenente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attivitĂ economiche e sociali“, che sono state definite con l’intento di consentire lo svolgimento in sicurezza della attivitĂ economico sociali nella fase successiva al termine dell’emergenza: resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Rispetto alla prima versione rilasciata nel maggio 2020, le Linee Guida presentano aggiornamenti delle misure di prevenzione e protezione che sono state adeguate allo scenario attuale caratterizzato dall’evoluzione dello stato epidemiologico e dall’intervento delle vaccinazioni.
Le indicazioni delle Linee Guida dovranno essere applicate fermi restando gli obblighi di verifica Green Pass ove richiesto ed eventuali ulteriori modifiche della normativa nazionale.
Le Linee Guida per le attivitĂ economiche e sociali non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali rimandano a normativa e protocolli vigenti.
Il documento è caratterizzato da una prima parte contenente i principi di carattere generale, mentre nella seconda elenca le misure specifiche per alcune attività .
➡️ Misure di carattere generale
I principi di carattere generale devono essere applicati, adattandoli al contesto, in tutte le attivitĂ economiche e sociali, ferme restando le specifiche misure previste per determinate attivitĂ .
Nelle attività è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle seguenti misure:
- Informazione: gli esercenti devono predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, compresa l’indicazione della capienza massima dei locali; questa deve essere comprensibile anche a utenti di altre nazionalità .
- Certificazione verde Covid-19: obbligo di possesso e presentazione del Green Pass base o rafforzato, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa vigente.
- Protezione delle vie respiratorie: previsto l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o dispositivo di protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e anche all’aperto, in caso di assembramento ove previsto dalla normativa vigente.
- Igiene delle mani: deve essere messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, la soluzione per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- Igiene delle superfici: provvedere alla frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi.
- Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio.
In ogni caso, viene raccomandato il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
Per quanto riguarda le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si fa riferimento alle indicazioni contenute negli specifici Rapporto ISS COVID-19 emanati nel 2020.
➡️ Misure specifiche per settori di attivitĂ
Nella seconda parte delle “Linee guida per la ripresa delle attivitĂ economiche e sociali” vengono elencate le misure integrative a quelle generali soprariportate, relative a contesti specifici per i seguenti settori di attivitĂ : ristorazione e cerimonie, attivitĂ turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali, centri sociali e ricreativi, convegni, congressi e grandi eventi fieristici, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sagre e fiere locali, corsi di formazione, sale da ballo e discoteche.
➡️ Protocollo negli ambienti di lavoro
Lo scorso 6 aprile si è svolto un incontro dei Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico con le parti sociali per la valutazione del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021, alla luce del mutato quadro emergenziale.
I Ministeri hanno espresso l’opportunità del mantenimento dell’osservanza del Protocollo sulla base delle osservazioni che, da un lato, esso ha ben funzionato nel tutelare imprese e lavoratori e, dall’altro, che il venir meno dello stato di emergenza non coincide con la fine della pandemia e del contagio.
I Ministeri hanno esplicitamente ricondotto all’adozione del Protocollo (che non ha termine di scadenza) la garanzia contenuta nell’art. 29bis della legge n. 40/2020, ovvero la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 che i datori di lavoro sono tenuti a garantire ai propri lavoratori.
Anche le parti sociali hanno convenuto sull’opportunità di mantenere in essere i Protocolli in quanto si tratta di strumenti importanti ed efficaci per rendere i luoghi di lavoro ambienti sani e sicuri anche in questa fase pandemica, ancora incerta negli esiti.
Sono previsti a breve ulteriori incontri per una eventuale revisione e attualizzazione del protocollo stesso.
Sulle basi di questo documento, seppur non si tratti di un atto legalmente vincolante, si conferma di proseguire nella applicazione dei protocolli aziendali anticontagio, opportunamente aggiornati, al fine di mantenere sia i livelli di sicurezza fin qui garantiti per i lavoratori sia per garantire la piĂą ampia tutela che l’’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa usando tutte le misure che, secondo la particolaritĂ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integritĂ fisica e la personalitĂ morale dei prestatori di lavoro. (art.2087 del codice civile)
Sarà nostra premura aggiornarVi qualora venga emanata ufficialmente una versione aggiornata del “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 negli ambienti di lavoro”.