Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 relativo al Regolamento per la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” che entrerà in vigore il 15/06/2023.
Il Regolamento stabilisce le nuove modalità di gestione amministrativa dei rifiuti nonché le modalità e le tempistiche per l’iscrizione al R.E.N.T.RI., ovvero al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, a partire da Dicembre 2024 (salvo proroghe).
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.RI., la cui pubblicazione è prevista entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, e di produzione dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati.
📌 SOGGETTI OBBLIGATI E TEMPISTICHE
Sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto 59 del 04/04/2023:
• Gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti (pericolosi e non);
• I produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 comma 3 (disposizioni di esenzioni previste da articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/2006);
• Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
• I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
•I soggetti di cui all’articolo 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi (trasportatori/intermediari di rifiuti NON pericolosi, imprese o enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali o di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché’ i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).
L’art. 13 del Decreto stabilisce le tempistiche di iscrizione:
- A partire dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 per enti o imprese produttori di rifiuti specialipericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti e per tutti i soggetti diversi dai
produttori iniziali (trasportatori, intermediari e gestori di rifiuti);
- Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 per enti o imprese produttori di rifiuti specialipericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (con meno di 10 dipendenti).
📌 STRUTTURA DEL R.E.N.T.RI.
Il R.E.N.T.RI. sarà costituito da una sezione anagrafica e da una sezione tracciabilità con le informazioni contenute nel registro di carico/scarico e formulari e le informazioni ricavate dal sistema di geolocalizzazione dei trasportatori. Nella sezione anagrafica saranno altresì presenti le informazioni relative alle autorizzazioni di trasportatori e destinatari.
Il R.E.N.T.RI. verrà strutturato in modo tale da essere compatibile con i principali sistemi gestionali in uso nelle varie aziende, che dovranno quindi aggiornare i propri software.
I dati inseriti nel R.E.N.T.RI. dovranno essere inviati mensilmente, salvo che non vi siano state annotazioni sul registro di carico/scarico; i soggetti DELEGATI sono tenuti all’invio ogni due mesi.
📌 POSSIBILI DELEGHE ALLA COMPILAZIONE DEL R.E.N.T.RI.
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi previsti dal R.E.N.T.RI. anche delegando le associazioni di categoria di riferimento e le società di servizi che ne sono diretta emanazione; i produttori rimangono responsabili del contenuto di quanto dichiarato.
📌 SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE PER LA CATEGORIA 5
Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti iscritti all’Albo Nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212 comma 8 del D.lgs. 152/2006 (categoria 2bis) i soggetti che trasportano rifiuti pericolosi sono obbligati al momento dell’iscrizione al R.E.N.T.RI. a garantire la presenza di un sistema di geolocalizzazione; la presenza di tale sistema diventerà, a partire dal 15/12/2024 un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento dell’iscrizione.
📌 NUOVI MODELLI – REGISTRO DI C/S E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
A partire dal 15/12/2024 verranno abrogati i Decreti 1° aprile 1998 n. 145 e 1° aprile 1998 n. 148 che disciplinano le attuali modalità di gestione di registro di carico/scarico e formulario di identificazione, nonché gli attuali MODELLI.
L’Allegato I del Decreto 59/2023 riporta il nuovo modello di registro di carico/scarico che può essere utilizzato in formato cartaceo, stampando il modello dal portale R.E.N.T.RI. (NON ancora attivo) e facendolo vidimare dalle camere di commercio territorialmente competenti, prima dell’iscrizione al portale. Una volta iscritti al R.E.N.T.RI. il registro verrà compilato in formato digitale mediante firma digitale con apposizione di un codice univoco.
Le registrazioni sul R.E.N.T.RI. non saranno modificabili e qualsiasi rettifica verrà memorizzata dal portale indicando data, ora ed identificativo dell’utente che ha apportato la modifica.
L’Allegato II del Decreto 59/2023 riporta il nuovo modello del formulario di identificazione che può essere utilizzato in formato cartaceo, stampato su modelli A4 e riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate del produttore e sottoscritte dal trasportatore.
Una copia rimane al produttore/detentore, mentre la seconda viene consegnata al destinatario che effettua due riproduzioni per trasportatore e produttore/detentore. La restituzione della copia può avvenire in modo diretto da parte del trasportatore o mediante PEC.
A partire dalla data di iscrizione al R.E.N.T.RI. sarà possibile predisporre il formulario e vidimarlo digitalmente; attraverso il registro R.E.N.T.RI. tutti i soggetti interessati potranno aggiornare il formulario per la loro parte di competenza. Durante il trasporto sarà necessario avere copia cartacea o elettronica da esibire in caso di controllo.