Con l’art 20 del Decreto Legislativo 151/2015 (attuativo del cosiddetto Jobs Act) il legislatore ha introdotto modifiche ed integrazioni di alcuni articoli del Decreto Legislativo 81/2008 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la presente circolare si vuole portare all’attenzione delle aziende una modifica in particolare, ossia quella all’art. 69 DLgs 81/2008 riguardante la definizione di “Operatore” di attrezzature.
L’articolo 69 del D.Lgs. 81/2008 elenca le varie definizioni relative alle attrezzature di lavoro – ricordiamo che è definita Attrezzatura: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.
Nello specifico la modifica in oggetto va ad aggiungere il Datore di lavoro alla definizione di operatore. L’art.69, comma 1, lettera e), diventa:
«OPERATORE: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso»
La rilevanza di questa variazione è che si sottolinea che gli obblighi per gli “operatori” ricadono anche sul Datore di lavoro che usa le attrezzature di lavoro e non solo sui lavoratori dipendenti od equiparati.
In pratica questo impatta soprattutto per quanto riguarda la formazione ed abilitazione richiesta dall’art.73 comma 5, diventando esplicito che anche il Datore di Lavoro dovrà partecipare ai corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature (carrello elevatore, PLE, gru su autocarro, Macchine Movimento Terra, etc.) regolamentati dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.