📌Chiarimenti sulle vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti
Per quanto riguarda il personale impiegato, ingaggiato ovvero utilizzato a qualsiasi titolo nelle attivitaĚ di trasporto marittimo, noncheĚ in quelle relative allâautotrasporto di merci, per quanto riguarda lâutilizzo della certificazione verde COVID-19, si forniscono i seguenti chiarimenti:
👉SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI: Â
✅ Per l’ingresso nel territorio italiano degli autotrasportatori provenienti dall’esterno, si ritiene utile precisare che, in linea con le raccomandazioni dettate dalla Commissione europea in relazione allâattuazione delle c.d. corsie verdi (âgreen lanesâ), continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia previste dallâarticolo 51, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dellâarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dallâestero che NON siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dallâEMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), si precisa che eĚ consentito esclusivamente lâaccesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.
❗❗Ma dunque, per il trasportatore in arrivo presso l’azienda è prevista la verifica del green pass?
Si può affermare in linea di massima che:
- Se il trasportatore (camionista, autista, corriere, fattorino, ecc.) NON accede ai luoghi di lavoro non andrebbe controllato.
- Se entra in azienda o può avere contatti con i lavoratori di essa, va controllato.
- E’ importante definire istruzioni e modalitaĚ organizzative in merito (es. scarico in zone determinate, senza contatto con altri).
👉SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO:Â
✅ Al fine di garantire lâoperativitaĚ delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento alle navi che effettuano navigazione internazionale, nei confronti del personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo o di destinazione finale sia ubicato nel territorio italiano, lâimbarco ovvero il rientro a bordo della nave, da considerarsi quale luogo di lavoro ai sensi dellâarticolo 9-septies del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, avviene secondo le seguenti modalitaĚ:
1) coloro che sono giaĚ a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e NON sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dallâEMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), continuano il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
2) coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
a) al momento dellâimbarco devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dallâEMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dellâisolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui allâarticolo 9, comma 2, del citato decreto-legge;
b) in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 al termine del prescritto ciclo (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dallâEMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), ovvero di avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dellâisolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-Cov-2, ovvero di effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2, nei termini di cui allâarticolo 9, comma 2, del citato decreto-legge (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dallâEMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute).
❗Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dallâEMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), sono effettuate secondo le modalitaĚ definite dal datore di lavoro ai sensi dellâarticolo 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Per maggiori informazioni potete contattare i nostri Uffici oppure scrivere a: info@tecnolambro.net