📌 Con il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stato introdotto l’obbligo di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, i cosiddetti “Green Pass”, anche in ambito lavorativo del settore pubblico e privato con l’obiettivo di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Le disposizioni del Decreto si applicano dal prossimo 15/10/2021 fino al 31/12/2021, ovvero fino al termine ad oggi previsto per lo stato d’emergenza sanitaria.
👉 A chi si applica:
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 si applica a:
Si applica quindi anche in tutti i casi in cui la prestazione di lavoro non viene erogata presso la propria sede aziendale.
L’obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti già esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (presente e verificata).
In coordinamento con le norme giĂ vigenti rimangono invariate le modalitĂ di accesso:
👉 Cosa prevede il D.L. 127 /2021
I principali obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro dal Decreto sono:
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del “Green Pass” da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.
Per i lavoratori dipendenti di terzi il cui accesso in azienda deriva da contratti di servizio o prestazione di lavoro (es. consulenti, manutentori, service, cantieri, ecc..), la verifica del possesso del “Green Pass” è effettuata sia dal datore di lavoro ospitante che dai propri datori di lavoro.
I datori di lavoro dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per organizzare le verifiche relative al possesso del “Green Pass” da parte dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro.
Il Datore di Lavoro, per dimostrare di aver implementato le modalitĂ di controllo, dovrĂ formalizzare in modo scritto tali regole.
Non è espressamente previsto dal Decreto l’aggiornamento del Protocollo COVID aziendale, anche se le “modalità di gestione delle verifichedel Green Pass” potrebbero ragionevolmente diventarne un allegato.
👉 Per quanto riguarda le modalitĂ di effettuazione dei controlli del possesso del “Green Pass” il Decreto indica che:
L’Applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità dei Green Pass senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Si precisa che il controllo effettuato dal Datore di lavoro non costituisce trattamento di dati ai fini della privacy: infatti con il controllo del “Green Pass” non vengono rilevati dati particolari (sanitari o sensibili) ma semplicemente attesta se la persona possiede o meno un Green Pass valido. Â
Per il settore pubblico il Decreto prevede espressamente la prossima adozione di linee guida per un’omogenea definizione delle modalità organizzative di verifica del green Pass.
👉Â Assenza di Green Pass
I lavoratori che non sono in possesso di Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro o che comunicano di esserne privi, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e comunque fino non oltre il 31/12/2021.
Per i giorni di assenza ingiustificata al lavoratore non spetterà retribuzione né altro compenso o emolumento; manterrà però il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza conseguenze disciplinari.
Per le imprese private con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancanza del “Green Pass”, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il periodo corrispondente a quello del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, per una durata non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31/12/ 2021.
👉Â Sanzioni
Le comunicazioni delle violazioni dovranno essere trasmesse al Prefetto che provvede ad irrogare le sanzioni.
👉 Â Cosa fare?
Entro il 15 ottobre 2021 il datore di lavoro dovrĂ quindi:
Inoltre, anche se non espressamente richiesta dal Decreto in oggetto, appare ragionevole la necessità di informare i lavoratori sui contenuti e risvolti del D.L. 127/2021 nonché sulle modalità di verifica che verranno adottate in azienda.
Sono attese linee guida o chiarimenti su alcuni aspetti che il Decreto attualmente lascia scoperti, pertanto sarĂ nostra premura fornirvi ulteriori approfondimenti e supporto di carattere organizzativo non appena possibile.
TecnoLambro è a disposizione delle Aziende per ulteriori chiarimenti.