Il D.Lgs. 116/2020 in materia di rifiuti e imballaggi ha modificato l’art. 193 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo in alternativa alle usuali modalità di vidimazione del registro dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), la possibilità di produrre il FIR con un formato conforme a quello attuale, identificato da un numero univoco, da stampare e compilare in duplice copia.
📍Per questo motivo le camere di commercio hanno realizzato l’applicativo Vi.Vi.Fir (vidimazione virtuale del formulario), operativo dal 08/03/2021, che, previa registrazione al portale, permette la vidimazione dei FIR. Le aziende in possesso di software gestionali per la predisposizione dei registri possono accedere al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
📍I FIR in formato PDF prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso. I FIR così vidimati possono essere stampati in duplice copia.
Con questo metodo alternativo di vidimazione la modalità di gestione delle copie del formulario di identificazione dei rifiuti sarà la seguente:
- La prima copia rimane presso il produttore;
- La seconda copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
- Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti, mentre gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Come di consueto le copie del formulario devono essere conservate per tre anni ed una copia completa di tutte le sue parti deve essere resa al produttore entro 3 mesi.