L’obiettivo del presente articolo è quello di fornire – alla data odierna – un quadro riepilogativo sintetico con le misure attualmente in vigore, o imminenti, in tema di protezione e contenimento del contagio dal Covid-19, anche a seguito delle modifiche introdotte dai Decreti recentemente emanati (D.L. n.1 del 7/01/2022 e il D.L. n. 229 del 30/12/2021).
📍 GREEN PASS
La Certificazione verde COVID-19 – Green Pass – può essere di diverso tipo, ognuno valido per diversi utilizzi e periodi di tempo che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.
Tipo Green Pass: | Si ottiene con: |
Green Pass
BASE |
almeno una dose di vaccino (dopo il 15° giorno)
guarigione da Covid-19 tampone antigenico rapido (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore) negativo |
Green Pass
RAFFORZATO |
almeno ciclo vaccinale primario completo (due dosi o dose unica)
guarigione da Covid-19 |
Green Pass
BOOSTER |
dose di richiamo del vaccino (booster)
Green Pass rafforzato + tampone rapido antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti |
Chi è esonerato dal possesso di Green Pass:
- minori di 12 anni
- coloro che hanno un’idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale
Durata della VALIDITA’:
- se generato per vaccinazione, dal 1°febbraio 2022 valido per 6 mesi dalla data di vaccinazione (dal 15/12/21 era valido per 9 mesi dalla vaccinazione);
- se si è contratta l’infezione Covid-19 senza vaccino o entro 14 giorni dalla prima dose: 6 mesi dalla data di certificato di guarigione;
- se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo 14 giorni dalla prima dose, con ciclo vaccinale primario completato o con dose booster: a partire dal 1° febbraio sarà valido 6 mesi dalla data di certificato di guarigione;
- se generato a seguito di tampone negativo: 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido o 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.
👉 GREEN PASS: QUALE, DA QUANDO e DOVE
- SENZA Green Pass si può accedere a:
- Farmacie
- Negozi alimentari
- Supermercati
- Attività motoria o sportiva all’aperto, anche in parchi pubblici
- Green pass RAFFORZATO – dal 10 Gennaio 2022 (ove non già previsto) per l’accesso alle seguenti attività:
- Servizi di ristorazione (bar, ristoranti, self service ecc.) anche all’aperto (al chiuso, compreso servizio al banco, è già obbligatorio dal 25/12/2021);
- Tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale e regionale.
- Strutture ricettive, alberghi;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all’aperto
- Piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, anche all’aperto;
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, altre feste (vietate quelle che comportino assembramenti);
- Sagre e fiere, centri congressi;
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale;
- Centri termali e benessere;
- Musei e mostre;
- Cinema e teatri;
- Parchi tematici e di divertimento;
- Sale gioco, scommesse e casinò.
- Green pass BASE – dal 20 Gennaio 2022 per accedere alle attività di:
- servizi alla persona (estetista, parrucchiere, barber shop, tatuatori).
- Green pass BASE – dal 1° febbraio 2022 per accedere a:
- negozi, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per le esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con apposito dpcm);
- banche, poste;
- uffici pubblici, INPS, INAIL e altri servizi pubblici.
- Green pass RAFFORZATO – dal 15 febbraio 2022 sarà necessario per l’INGRESSO AL LAVORO dei lavoratori che abbiano già compiuto 50 anni di età e per coloro che li compiranno entro il 15 Giugno 2022. Per gli altri LAVORATORI continua ad essere ammesso il possesso del Green Pass BASE (cioè sarà sufficiente anche il tampone negativo).
❗Nota: per i corsi di FORMAZIONE in PRESENZA serve:
- Green pass BASE in zona bianca e gialla
- Green Pass RAFFORZATO in zona arancione
- Green Pass BOOSTER – dal 30 dicembre 2021
Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 è necessario per l’accesso dei visitatori in strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e hospice.
👉 QUARANTENA PER CONTATTI STRETTI
Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano dal 31/12/2021 ai sensi del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021 e prevedono a seguito di un CONTATTO STRETTO:
- NESSUNA QUARANTENA
❗La quarantena preventiva NON si applica:
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”);
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 120 giorni;
- alle persone che sono guarite da meno di 120 giorni.
A queste categorie di persone si applica la cosiddetta AUTO-SORVEGLIANZA che prevede:
- obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo;
- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 SOLO SE compaiono dei sintomi, ripetendolo al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto se ancora sintomatici.
❗Se non compaiono sintomi, non è necessario alcun tampone.
- QUARANTENA DI 5 GIORNI
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 GIORNI conobbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
- QUARANTENA DI 10 GIORNI
- Continua a vigere la quarantena di 10 GIORNI dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
- Soggetti non vaccinati.
- Soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni.
👉 ISOLAMENTO PER CONTAGIATI
Per chi ha contratto il Covid-19 si applicano le regole dell’isolamento fiduciario come segue:
- ISOLAMENTO DI 7 GIORNI
L’isolamento ha durata di 7 giorni per:
- le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”);
- le persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” da meno di 120 giorni;
- le persone che sono guarite da meno di 120 giorni.
Al termine dell’isolamento occorre fare un ulteriore test antigenico o molecolare purché il soggetto sia stato sempre asintomatico o comunque asintomatico da almeno 3 giorni.
- ISOLAMENTO DI 10 GIORNI
Per tutti gli altri casi non contemplati sopra, vale la durata dell’isolamento fiduciario di 10 giorni, con obbligo di test in decima giornata.
NON Vaccinati | Vaccino
ciclo primario oguarigione da più di 120 giorni |
Vaccino
con dose booster o ciclo primario/guarigione da meno di 120 giorni |
|
QUARANTENA
in caso di contatto stretto |
10 giorni + Test negativo | 5 giorni + Test negativo
|
No quarantena:
Auto sorveglianza + FFP2 per 10 giorni |
ISOLAMENTO
in caso di contagio |
10 giorni + Test negativo | 7 giorni + Test +
asintomatico da 3 gg. |
👉 NEL LUOGO DI LAVORO
Allo stato attuale, nei Luoghi di Lavoro:
- Dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 dovranno possedere il Green pass rafforzato per accedere al proprio luogo di lavoro.
Per tali soggetti è d’obbligo vaccinarsi entro il 1°febbraio, partendo dal presupposto che devono trascorrere almeno 15 giorni dal momento in cui è stata somministrata la prima dose per immunizzarsi.
Ricordiamo che, in generale, il D.L. n. 1 del 2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15/06/2022.
- Permane l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (almeno BASE) per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni per l’accesso ai luoghi di lavoro in cui l’attività è svolta.
I datori di lavoro sono quindi tenuti a verificare il possesso del “Green Pass” da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, secondo la specifica procedura che definisce le modalità operative del controllo (adottata entro il 15/10/2021), con la collaborazione delle
persone formalmente incaricate ad effettuare le verifiche tramite l’Applicazione Verifica C19 (si veda ns. Circolari 16 e 18/2021* per i dettagli).
Si rammenta che dal 15/11/2021 è stata data la possibilità ai lavoratori di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19: in tal caso possono essere esentati dal controllo fino alla data di scadenza della stessa (rif. Circolare 22/2021*).
- Nelle Aziende continua ad applicarsi il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” come strumento principale per evitare i contagi nei luoghi di lavoro (ultimo aggiornamento del 6 aprile 2021) attraverso il distanziamento, l’uso delle mascherine, pulizia e sanificazione, regolamentazione accesso spazi comuni, igienizzazione mani, (eventuale) controllo della temperatura all’ingresso, supporto del medico competente etc..
- Le imprese sono state invitate dal Governo ad implementare il più possibile modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza.
- In tale ottica ed in forza della proroga della cessazione dello stato di emergenza, è stata estesa fino a fine marzo 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working con modalità semplificate, cioè senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al ministero del lavoro.
👉 UTILIZZO DELLE MASCHERINE
L’uso delle mascherine (almeno chirurgiche) nei LUOGHI DI LAVORO è sempre obbligatorio, negli ambienti chiusi ed anche luoghi di lavoro all’aperto, quindi nei cantieri e in tutti i luoghi all’aperto in cui i lavoratori si trovino ad operare.
Le mascherine da utilizzare in ambito lavorativo, come sempre, devono essere fornite dal Datore di Lavoro a ciascun dipendente e devono essere certificate (marcatura CE) e rispondere ai requisiti previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale (per le FFP2 la norma EN 149:2001+A1:2009, per le chirurgiche la norma EN 14683:2019), quindi non possono essere mascherine di comunità o auto-prodotte.
Le più recenti normative, per specifiche attività ed occasioni, hanno introdotto l’uso di mascherine FFP2:
- in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati);
- per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
- su tutti i mezzi di trasporto;
- per almeno 10 giorni in caso auto-sorveglianza a seguito di contattato stretto con positivo.