📍Il nuovo decreto del 23 Dicembre 2020 non ha introdotto modifiche riguardo:
- La Scadenza, che dal prossimo anno tornerà al 30 di Aprile (art. 1 comma 2 del DPCM 23/12/2020), a meno di variazioni;
- I diritti di segreteria (10 Euro per l’invio telematico).
Nota: Possono presentare la Comunicazione dei Rifiuti Speciali Semplificata esclusivamente i soggetti che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono rifiuti a destinatari su territorio nazionale.
✅ Soggetti interessati alla Comunicazione Rifiuti:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
📍Si precisa che il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale il 16/02/2021 ha definito i NUOVI soggetti alla presentazione del MUD – comunicazione rifiuti:
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Nota: secondo i disposti dell’art. 96 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) assolvono all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in ordine cronologico per 3 anni successivi alla data di emissione degli stessi.
📍Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che derivano da attività DIVERSE da lavorazione Industriale, lavorazione artigianale e dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Ad esempio non sono soggette alla presentazione del MUD le imprese che producono rifiuti da attività commerciali o servizi;
- I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
✅ ALTRE COMUNICAZIONI MUD
Si ricorda infine che il DPCM del 23/12/2020, oltre alla Comunicazione Rifiuti di cui sopra, prevede altre 5 tipologie di Comunicazioni MUD i cui soggetti obbligati sono nel seguito descritti:
1. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003.
2. Comunicazione Imballaggi:
CONAI e i soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti (SEZIONE CONSORZI);
Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti di imballaggio (SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO).
3. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
4. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione:
Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (comuni o soggetti delegati).
5. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
La persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs. 49/2014:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. 185/2007.
TecnoLambro fornisce come ogni anno, a tutte le aziende che ne facciano richiesta, il supporto operativo per la predisposizione e trasmissione del MUD.