In data 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR 146/2018 che abroga il DPR 43/2012.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, i certificati rilasciati alle persone fisiche ed alle imprese per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse comprendenti:
- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
- c) pompe di calore fisse.
Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto 146/2018, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate o munite di attestato devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine massimo di 8 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 24 settembre 2019) pena la cancellazione dal Registro.
Sono stati eliminati gli obblighi di comunicazione annuale con scadenza 31 Maggio al portale SINANET dell’ISPRA per la dichiarazione delle movimentazioni di F-GAS dall’anno in corso (non è dovuta la dichiarazione FGAS per l’anno 2018 con scadenza al 31/05/2019).
I proprietari di una apparecchiatura contenente FGAS, per verificare la conformità legale, dovranno richiedere al proprio manutentore:
– Certificazione azienda;
– Certificazione personale;
– Evidenza di iscrizione al registro.
A partire dal 24 Settembre 2019 verranno eliminati gli obblighi di compilazione del “Registro dell’Apparecchiatura F-GAS” (vanno comunque conservati per almeno 5 anni quelli già realizzati).