Le aziende che, nei cicli produttivi che producono emissioni in atmosfera, utilizzano sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (sostanze SVHC), sono tenute a trasmettere all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative a tali sostanze, se ne considerano benefici e rischi e si esamina la fattibilità tecnico economica della sostituzione. Tale relazione deve essere inviata all’autorità competente ogni 5 anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione ambientale.
✅ Ricordiamo che per le aziende che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (ovvero al 28/08/2020) utilizzavano già nei propri cicli produttivi le sostanze sopra citate, la scadenza per la prima presentazione della relazione richiesta è il 28/08/2021.
Ribadiamo quindi che le aziende sono tenute alla presentazione della relazione quinquennale se:
- All’interno dello stabilimento vengono prodotte emissioni in atmosfera;
- Le sostanze utilizzate nei cicli produttivi che generano emissioni sono classificate come sopra esposto; la presenza di tali sostanze è deducibile dalle schede di sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate.
✅ Tale adempimento si applica sia alle Aziende dotate di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’Articolo 269 del D.Lgs 152/2006 o di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il titolo autorizzativo delle emissioni in atmosfera. Il mancato invio della relazione è punibile con una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
📌 COME FARE PER PREDISPORRE LA RELAZIONE
La Regione Lombardia con la DGR n. XI/4837 del 7 giugno 2021 ha fornito delle linee guida per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’Articolo 271 c. 7bis del D.Lgs 152/2006.
Alla luce di queste linee guida è necessario valutare la presenza di sostanze e miscele classificate cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o contenenti sostanze SVHC ed il quantitativo di materiale consumato negli ultimi 3 anni.
👉 Nel caso in cui le sostanze rientranti nel campo di applicazione dell’adempimento siano utilizzate in quantità inferiore ai 10 kg/anno non sarà necessario inviare agli enti la relazione tecnica.
❗️In caso di superamento del limite quantitativo occorre inviare una relazione tecnica alle autorità competenti, in cui valutare la significatività delle emissioni, la presenza delle sostanze nelle emissioni stesse, la disponibilità di alternative e la fattibilità tecnica ed economica degli interventi per la sostituzione delle sostanze.
Le Aziende non rientranti nel campo di applicazione della presente circolare, o aventi esclusivamente sostanze con un consumo inferiore ai 10 kg/anno, ma autorizzate in AUA o AIA per il titolo autorizzativo delle emissioni in atmosfera sono tenute ad avere a disposizione della documentazione attestante la verifica della non applicabilità dell’articolo 271 c. 7 bis del D.Lgs 152/2006.