📌Il Decreto Legislativo 101/2020, che ha recepito la Direttiva 59/2013/Euratom, ha introdotto novitĂ per quanto riguarda l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, abrogando le norme precedentemente in vigore.
✅ All’interno del Decreto viene individuato un livello di riferimento della concentrazione media annua di attivitĂ di radon in aria, pari a 300 Bq/m3, da non superare negli ambienti di vita e di lavoro giĂ esistenti.
L’articolo 16 specifica in quali luoghi di lavoro deve essere effettuata la misurazione della concentrazione media annua ed in particolare individua:
- luoghi di lavoro sotterranei;
- stabilimenti termali;
- specifiche tipologie di luoghi che verranno definite nel Piano Nazionale d’Azione per il radon (Adozione attesa entro fine agosto);
- luoghi di lavoro in locali semisotterranei o al piano terra nelle aree prioritarie; tali aree saranno definite dalle regioni, entro 24 mesi dall’adozione del Piano Nazionale d’Azione.
✅ Il Decreto richiede che la misurazione della concentrazione media dell’attivitĂ di radon in aria venga effettuata entro 24 mesi dalla data di inizio attivitĂ , non specificando le tempistiche per le attivitĂ giĂ esistenti al momento della pubblicazione del Decreto.
✅ L’Ispettorato del Lavoro, Ente preposto al controllo, ritiene che tale scadenza, per le aziende giĂ in attivitĂ , sia da intendersi a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 27/08/2020, salvo che l’Azienda abbia effettuato in precedenza una campagna di misurazione conforme a quanto previsto dall’Allegato II del D.Lgs. 101/2020 ed ottenuto un risultato inferiore ai 300 Bq/m3.
✅ Si rammenta che l’Articolo 62 del D.Lgs. 81/2008 definisce “luoghi di lavoro” i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unitĂ produttiva, nonchĂ© ogni altro luogo di pertinenza dell’Azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
❗️Non sono piĂą previste, come nella normativa previgente, esclusioni dall’obbligo di misurazione dettate dal tempo di permanenza dei lavoratori nei locali interrati.
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Alla luce dell’interpretazione dell’INL e dei tempi necessari alla risoluzione si consiglia alle Aziende dotate di luoghi di lavoro sotterranei di iniziare la misurazione entro il 27/08/2021 in modo tale che allo scadere dei 24 mesi siano in possesso dei risultati che dimostrano il rispetto del limite di riferimento.
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Per le Aziende interessate la mancata misurazione della concentrazione annua, la misurazione tardiva o l’utilizzo di modalità differenti da quanto indicato all’interno del D.Lgs 101/2020 è punibile con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000.
📌MODALITA’ DI MISURAZIONE:Â
I dispositivi di misura (dosimetri) devono essere collocati nei locali oggetto di misurazione e sostituiti ogni 6 mesi.
Per i luoghi di lavoro, le misurazioni vanno eseguite in tutti i locali tra loro separati, salvo che si possa dimostrare l’analogia tra locali. Per i locali inferiori ai 100 mq è necessario collocare un punto di misura ogni 50mq, per i locali superiori ai 100 mq è sufficiente una misura ogni 100 mq.
👉 A seguito dei risultati della campagna di misure deve essere redatta una relazione tecnica in cui vengono evidenziati i risultati.
👉 Se il valore di concentrazione annua risulta inferiore ai 300 Bq/m3, la relazione andrĂ allegata alla valutazione dei rischi e la campagna di misura dovrĂ essere ripetuta entro 8 anni (Art. 17 c.2 D.Lgs. 101/2020).
👉 Qualora i risultati indichino un valore di concentrazione superiore ai 300 Bq/m3 l’esercente è tenuto ad avvalersi di un esperto in interventi di risanamento radon per individuare le misure correttive necessarie al rispetto del limite.
📌COMUNICAZIONE DEI RISULTATI:
I risultati delle misurazioni sono trasmessi in automatico con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
In caso di superamento del livello di riferimento l’Azienda è tenuta a comunicare i risultati e le misure correttive messe in atto agli Organi di Controllo.
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